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La Legge sulle Vivienda Vacacional in Italiano

Nel 2018, quando abbiamo affisso la prima targa di licenza di “Vivienda Vacacional”, abbiamo segnato un momento storico per il settore degli affitti brevi a Gran Canaria. A quel tempo, le normative sugli affitti brevi erano ancora un territorio relativamente nuovo e poco esplorato. Molte persone ignoravano l’importanza di essere in regola, mentre altre operavano senza le autorizzazioni necessarie, mettendo a rischio i loro investimenti.

Siamo stati la prima agenzia immobiliare a Gran Canaria ad affiggere la targa di licenza “Vivienda Vacacional”, un risultato che ci ha permesso non solo di dimostrare la nostra trasparenza e professionalità, ma anche di dare l’esempio in un mercato che stava iniziando a regolamentarsi. Questo traguardo ha evidenziato la nostra dedizione a fare le cose in modo corretto e a rispettare le normative locali, offrendo ai proprietari e agli ospiti la sicurezza e la tranquillità che derivano da una gestione legale e conforme.

Nel giro di pochi giorni, grazie alla nostra preparazione e all’esperienza nel settore, siamo riusciti a ottenere la licenza e a renderla visibile al pubblico, mostrando così il nostro impegno nel dare valore al business degli affitti brevi in Gran Canaria. Questa tappa fondamentale ha rappresentato un passo avanti non solo per la nostra attività, ma per tutto il mercato locale, che ha iniziato a riconoscere l’importanza di operare nel rispetto della legge.

Il nostro obiettivo sull’isola è quello di supportare chi desidera investire, sia per ottenere una rendita sia per un trasferimento personale, evitando errori e, soprattutto, garantendo il rispetto delle leggi locali.

Da anni ci dedichiamo con passione e impegno a questo settore, lavorando con legalità, professionalità e competenza. I risultati che stiamo raggiungendo sono frutto della collaborazione con consulenti esperti e del nostro costante sforzo nello studio e nella raccolta di informazioni accurate.

Siamo orgogliosi di essere stati i primi ad affiggere una licenza di “Viviendas Vacacionales” su suolo turistico, un traguardo che testimonia il nostro impegno nel promuovere un’attività conforme alle normative. Siamo sempre disponibili ad assistere chi vuole operare nel settore degli affitti brevi in modo regolare e sicuro.

La licenza di “Vivienda Vacacional” ha lo scopo di identificare fiscalmente e visivamente l’immobile come una struttura ricettiva turistica, conferendo un’immagine di serietà e professionalità sia all’immobile stesso che al proprietario o al gestore dell’attività.

Secondo le più recenti normative, la regola principale riguarda in particolare gli immobili situati su suolo turistico (prevalentemente nel sud dell’isola), ma solo all’interno di complessi con divisione orizzontale. Le modifiche introdotte alla legge del 2015 dal Tribunale delle Canarie, che hanno rimosso quattro restrizioni fondamentali che vietavano l’affitto di immobili su suolo turistico, permettono ora l’affitto turistico di tali immobili, ma esclusivamente previo ottenimento della licenza di “Vivienda Vacacional”.

Chiunque possieda un immobile e desideri avviare un’attività di affitti brevi deve necessariamente conformarsi a questa normativa, altrimenti rischia sanzioni molto elevate.

La Comunità Autonoma delle Canarie, come previsto dal proprio statuto, detiene competenza esclusiva in materia di pianificazione territoriale e del litorale, urbanistica, abitativa e turistica. La regolamentazione sugli alloggi turistici si è evoluta nel tempo parallelamente alla crescente domanda turistica, che rappresenta oggi il principale settore economico delle Canarie. Data l’importanza del turismo per l’economia dell’arcipelago, sono stati compiuti sforzi significativi per qualificare e migliorare il settore, in sinergia con le normative europee in materia di tutela ambientale e libera circolazione dei servizi, con l’obiettivo di snellire e velocizzare i processi burocratici.

Con il decreto n. 113/2015 del Governo delle Canarie, entrato in vigore il 29 maggio 2015, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per offrire ai turisti, come alternativa agli hotel o ai villaggi turistici, anche unità abitative di proprietà privata (sia persone fisiche che giuridiche).

Il decreto ha introdotto la figura della Vivienda Vacacional, specificando i requisiti che gli alloggi devono soddisfare, oltre a elencare le tipologie di immobili esclusi da tale possibilità.

In relazione alla zona in cui si trova l’immobile, il decreto fa riferimento alla Legge n. 2 del 2013, emanata per il rinnovo e la modernizzazione del settore turistico, che stabilisce i criteri di qualificazione applicati da ciascun comune attraverso il proprio piano regolatore. Pertanto, prima di presentare la Comunicazione di Inizio Attività Turistica e registrarsi nel Registro Generale Turistico, è necessario verificare presso il Comune di riferimento la qualificazione urbanistica della zona in cui si trova l’immobile.

Di seguito, ecco il regolamento sull'attività turistica delle case vacanza emanato dalla Comunità Autonoma delle Isole Canarie:

Lo Statuto di Autonomia delle Isole Canarie, approvato dalla Legge Organica 10/1982 del 10 agosto, al paragrafo 21 dell’articolo 30, attribuisce alla Comunità Autonoma delle Canarie la competenza esclusiva in materia di turismo.

Nell’ambito di questa competenza esclusiva e nell’esercizio del potere legislativo, è stata approvata la Legge 7/1995 del 6 aprile, sull’Ordinamento del Turismo delle Canarie, che nella sua attuale formulazione stabilisce che i servizi di alloggio turistico saranno offerti nelle modalità alberghiera o extralberghiera; inoltre, il Governo delle Canarie regolamenterà i tipi di strutture comprese in ciascuna modalità. Questo mandato legale è stato attuato con l’approvazione del Decreto 142/2010 del 4 ottobre, con cui si approva il Regolamento dell’Attività Turistica di Alloggio.

Successivamente, le Cortes Generali hanno approvato la Legge 4/2013 del 4 giugno, di misure di flessibilizzazione e promozione del mercato degli affitti di immobili, che, al primo articolo, paragrafo 2, aggiunge una lettera e) all’articolo 5 della Legge 29/1994 del 24 novembre, sugli Affitti Urbani, escludendo dall’ambito di applicazione di tale legge “la cessione temporanea di uso di un’intera abitazione arredata e attrezzata in condizioni di utilizzo immediato, commercializzata o promossa attraverso canali di offerta turistica e realizzata a scopo di lucro, quando sia soggetta a un regime specifico derivante dalla sua normativa settoriale”.

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario sviluppare una regolamentazione che determini le condizioni e i requisiti che devono soddisfare le case vacanza, integrandole nella regolamentazione degli alloggi turistici come una nuova tipologia nella modalità extralberghiera. Tuttavia, a causa delle caratteristiche speciali di questa tipologia extralberghiera, che viene svolta in case costruite o ristrutturate secondo requisiti già regolati dalla loro normativa specifica, e che le distinguono dalle altre tipologie di strutture turistiche, non devono essere applicati i requisiti costruttivi né quelli relativi alle attrezzature o servizi applicabili alle altre strutture di alloggio turistico, ma devono soddisfare requisiti specifici.

Il Decreto è composto da un articolo unico, dedicato all’approvazione del Regolamento delle case vacanza della Comunità Autonoma delle Canarie, il cui testo è riportato di seguito, una disposizione aggiuntiva che modifica il Regolamento dell’attività turistica di alloggio approvato dal Decreto 142/2010 del 4 ottobre, due disposizioni finali riguardanti l’abilitazione e l’entrata in vigore, e un allegato con il contenuto del Regolamento.

Il Regolamento è costituito da quattro capitoli e tre allegati.

Il Capitolo I, relativo alle disposizioni generali, tratta l’oggetto, le definizioni, l’ambito di applicazione, il regime giuridico, così come le disposizioni dedicate ai divieti e agli aspetti relativi all’identificazione (targa-distintivo) e alle informazioni e pubblicità delle case vacanza.

Il Capitolo II si occupa delle condizioni d’uso, dei requisiti di sicurezza, dei requisiti funzionali e dei requisiti minimi di equipaggiamento che devono avere le case vacanza, così come dell’informazione sui prezzi da addebitare. Questi requisiti si intendono complementari a quelli già richiesti dal Decreto 117/2006 del 1° agosto, che regola le condizioni di abitabilità degli immobili e la procedura per ottenere il certificato di abitabilità.

Il Capitolo III stabilisce il regime di sfruttamento delle case vacanza, nonché la procedura di dichiarazione responsabile per l’inizio dell’attività, conformemente al regime di dichiarazione responsabile stabilito con carattere generale dalla Legge sull’Ordinamento del Turismo delle Canarie, ai suoi articoli 13.2.a) e 24.1. A questa dichiarazione si deve allegare il documento corrispondente, in base alla data in cui è stata richiesta o si richieda la licenza edilizia dell’immobile, vale a dire, si deve allegare la dichiarazione responsabile di occupazione degli immobili o delle strutture, come stabilisce l’articolo 166-bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento territoriale delle Canarie e degli spazi naturali delle Canarie, oppure, se del caso, il certificato di abitabilità o la licenza di prima occupazione, sulla base delle condizioni stabilite nel Decreto 117/2006 del 1° agosto, che regola le condizioni di abitabilità degli immobili o normativa che lo sostituisca. Allo stesso modo, dovrà essere allegata, nel caso di immobili soggetti al regime di proprietà orizzontale, la dichiarazione che non esista un divieto espresso negli Statuti della Comunità dei Proprietari per lo svolgimento dell’attività di casa vacanza; nonché, se necessario, la dichiarazione dell’impossibilità di posizionare la targa-distintivo all’esterno dell’immobile, a causa del divieto espresso da parte della Comunità dei Proprietari di posizionare targhe di identificazione nelle aree comuni o all’esterno dell’immobile. In questo capitolo si regola anche la procedura per la comunicazione di modifiche e incidenti nell’esercizio dell’attività, così come la procedura di comunicazione ai Cabildos Insulares della cessazione dell’attività.

Il Capitolo IV è dedicato ai reclami, alle ispezioni e al regime sanzionatorio.

Infine, i tre allegati contengono: il primo, il modello di targa-distintivo da esporre nelle case vacanza; il secondo, i dati minimi da includere nella dichiarazione responsabile di inizio attività; e il terzo, le dichiarazioni da presentare insieme alla dichiarazione di inizio attività.

In virtù di ciò, su proposta del Presidente, conformemente al parere del Consiglio Consultivo delle Canarie e previa deliberazione del Governo nella sessione del 22 maggio 2015,

D I S P O N G O:

Articolo unico. – Approvazione del Regolamento.

Si approva il Regolamento delle case vacanza della Comunità Autonoma delle Canarie, che figura come allegato al presente Decreto.

Disposizione aggiuntiva unica. – Modifica del Regolamento dell’attività turistica di alloggio.

Si modifica il Regolamento dell’attività turistica di alloggio, approvato dal Decreto 142/2010 del 4 ottobre, nei seguenti termini:

Uno. Si modifica l’articolo 3, che assume la seguente formulazione:

“Articolo 3.- Regime giuridico.

1. Tutti gli alloggi turistici oggetto di regolamentazione sono obbligati a rispettare le disposizioni contenute nella Legge sull’Ordinamento del Turismo delle Canarie e le altre norme applicabili.

2. Inoltre, gli alloggi turistici sono obbligati a rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, salvo le case vacanza che saranno disciplinate dalla loro normativa specifica.”

Due. Si modifica l’articolo 5, che assume la seguente formulazione:

“Articolo 5.- Tipologie.

1. La modalità alberghiera comprende i seguenti tipi di strutture:

a) Hotel.

b) Hotel urbano.

c) Hotel emblematico.

d) Hotel rurale.

2. La modalità extralberghiera comprende i seguenti tipi di strutture:

a) Appartamento.

b) Villa.

c) Casa emblematica.

d) Casa rurale.

e) Casa vacanza.”

Disposizione finale prima. – Abilitazione.

Si delega alla persona titolare del dipartimento dell’Amministrazione Pubblica della Comunità Autonoma delle Canarie con competenze in materia di turismo, il potere di emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo e l’esecuzione del Regolamento approvato, nonché per modificare il contenuto dei suoi allegati.

Disposizione finale seconda. – Entrata in vigore.

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Canarie.

Dato a Santa Cruz de Tenerife, il 22 maggio 2015.

IL PRESIDENTE DEL GOVERNO,

Paulino Rivero Baute.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DELLE CASE VACANZA DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DELLE CANARIE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.- Oggetto.

Il presente Regolamento ha come oggetto la regolamentazione delle case vacanza nel territorio della Comunità Autonoma delle Canarie.

Articolo 2.- Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Case vacanza: le abitazioni, arredate e attrezzate in condizioni di uso immediato e che soddisfano i requisiti previsti in questo Regolamento, commercializzate o promosse tramite canali di off

erta turistica, cedute temporaneamente e integralmente a terzi, abitualmente, per scopi di alloggio vacanziero e dietro corrispettivo.

b) Canali di offerta turistica: agenzie di viaggio, centrali di prenotazione e altre imprese di intermediazione e organizzazione di servizi turistici, inclusi i canali di intermediazione virtuali; siti web di promozione, pubblicità, prenotazione o affitto; e pubblicità effettuata attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.

c) Forma abituale: la cessione dell’immobile due o più volte in un anno o una volta all’anno, ma in occasioni ripetute.

d) Cessione temporanea: ogni occupazione dell’immobile per un periodo di tempo che non comporti il cambiamento di residenza da parte dell’utente.

e) Imprese che gestiscono case vacanza: le persone proprietarie o le persone fisiche o giuridiche, la cui attività professionale, principale o accessoria, consiste nella cessione a titolo oneroso dell’uso e godimento delle abitazioni che soddisfano i requisiti previsti nel presente Regolamento.

Articolo 3.- Ambito di applicazione.

1. Sono soggette a questo Regolamento le abitazioni situate nel territorio della Comunità Autonoma delle Canarie, costruite in conformità con le normative urbanistiche e con le determinazioni del piano urbanistico sugli usi del suolo e delle costruzioni, e che siano in possesso delle licenze e autorizzazioni prescritte.

2. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le costruzioni situate su terreni turistici all’interno di zone turistiche o urbanizzazioni turistiche, nonché le abitazioni situate in urbanizzazioni turistiche o urbanizzazioni miste residenziali-turistiche, conformemente alle definizioni stabilite dalla Legge 2/2013 del 29 maggio, sul rinnovo e la modernizzazione turistica delle Canarie.

Articolo 4.- Regime giuridico.

Le abitazioni oggetto del presente regolamento devono rispettare le prescrizioni contenute nella Legge sull’Ordinamento del Turismo delle Canarie, nel presente Regolamento e nelle altre normative settoriali applicabili, in particolare quelle relative alla sicurezza, alla salubrità, all’urbanistica, alle tecniche costruttive, all’abitabilità, all’accessibilità e, in generale, alle attività classificate.

Articolo 5.- Divieti.

1. È vietato ai proprietari delle case vacanza o, se del caso, alle persone fisiche o giuridiche a cui i proprietari abbiano affidato la gestione, ospitare un numero di persone superiore a quello consentito dalla capacità dell’immobile, stabilita dal numero di camere e dalla loro occupazione, secondo i dati inclusi nella dichiarazione responsabile di occupazione degli immobili o delle strutture, o, se del caso, dal certificato di abitabilità o dalla licenza di prima occupazione.

2. È vietato, in ogni caso, agli utenti:

a) Destinare la casa vacanza a scopi diversi da quelli turistici per i quali è stata contrattata.

b) Svolgere qualsiasi attività che contrasti con le norme di convivenza, igiene e ordine pubblico abituali o che impedisca il normale riposo degli altri utenti dell’immobile.

c) Contravvenire alle regole di convivenza della comunità di proprietari in cui si trova la casa vacanza.

Articolo 6.- Targa-distintivo.

Le case vacanza esporranno, salvo divieto espresso da parte delle regole della comunità dei proprietari, all’ingresso, in un luogo visibile, una targa-distintivo secondo il formato e le caratteristiche stabilite nell’allegato 1 del presente Regolamento, dove sarà indicato il numero di iscrizione nel Registro Generale del Turismo della Comunità Autonoma delle Canarie, che è stato loro assegnato.

Articolo 7.- Informazioni e pubblicità.

1. La pubblicità, l’offerta e la gestione delle case vacanza devono rispettare i requisiti di veridicità, obiettività e buona fede, fornendo all’utente informazioni sufficienti sulle caratteristiche delle case, le condizioni d’uso e i servizi inclusi nei contratti, senza pregiudicare le norme vigenti sulla pubblicità e la tutela del consumatore e dell’utente.

2. La promozione delle case vacanza deve essere effettuata in modo da non indurre confusione o errore sulla loro modalità e tipologia, rendendo chiara la loro natura extralberghiera e la tipologia di casa vacanza.

3. I proprietari e le imprese gestionali delle case vacanza sono obbligati a includere, in tutta la pubblicità e con qualsiasi mezzo, il numero di registrazione che è stato loro assegnato.

4. In ogni casa vacanza, in un luogo visibile, ci sarà un cartello informativo con un numero di telefono per l’assistenza, almeno dalle 8:00 alle 20:00, per risolvere qualsiasi problema relativo alla casa, nonché i numeri di emergenza e dei servizi sanitari, redatti almeno in spagnolo e inglese.

5. Prima della formalizzazione della prenotazione o del contratto di alloggio, si informerà delle condizioni di accesso alla casa vacanza, degli orari di ingresso e uscita, dell’ammissione degli animali domestici, del regime di prenotazione e dei prezzi del servizio offerto, nonché di qualsiasi altro requisito necessario per l’utilizzo della casa vacanza.

6. I divieti stabiliti nell’articolo 5.2 del presente Regolamento dovranno essere indicati in modo visibile in una zona facilmente leggibile all’interno della casa vacanza, almeno in spagnolo e inglese, e comunicati agli utenti, prima o al momento della stipula del contratto

CAPITOLO II

CONDIZIONI D’USO, REQUISITI E ATTREZZATURE DELLE CASE VACANZA

Articolo 8.- Condizioni d’uso e requisiti di sicurezza.

1. Le case vacanza devono essere mantenute in buono stato di conservazione e messe a disposizione degli utenti in perfette condizioni di pulizia e igiene, in modo da permetterne l’utilizzo immediato.

2. I proprietari delle case o, se del caso, le persone fisiche o giuridiche a cui i proprietari abbiano affidato la gestione, devono fornire alla Direzione Generale della Polizia le informazioni relative al soggiorno degli utenti, in conformità con le norme legali di registrazione e informazione richieste dalle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica e altre disposizioni applicabili.

Articolo 9.- Requisiti funzionali.

1. Il design e le dimensioni della casa devono consentire una dotazione adeguata di mobili, facilitando, insieme alle sue strutture e attrezzature, le attività di riposo, vestiario, igiene, nutrizione, soggiorno, conservazione e accesso ai servizi di telecomunicazione, se applicabile.

2. Le dimensioni minime, gli elementi di equipaggiamento e il calcolo dei metri quadrati utili del programma dell’abitazione, così come la sua occupazione, in base al numero di camere doppie o singole presenti, devono essere conformi a quanto richiesto dal Decreto 117/2006 del 1° agosto, che regola le condizioni di abitabilità degli immobili o norma che lo sostituisca.

Articolo 10.- Requisiti minimi di equipaggiamento.

Le case vacanza devono essere dotate delle attrezzature minime stabilite nel presente articolo, in ciascuno dei loro ambienti, in modo proporzionale al numero degli occupanti e adeguate all’attività svolta, come segue:

1. Equipaggiamento generale.

a) Chiusura di sicurezza interna per le porte d’ingresso.

b) Kit di pronto soccorso.

2. Camera da letto.

a) Illuminazione per la lettura accanto a ciascun letto.

b) Sistema efficace di oscuramento per ogni camera da letto.

c) Grucce di materiale non deformabile e di stile omogeneo, adeguate al numero degli utenti.

d) Letti matrimoniali o singoli con le seguenti dimensioni minime:

– Singoli: 0,90 m x 1,90 m

– Doppi: 1,35 m x 1,90 m

e) Equipaggiamento minimo e biancheria da letto sufficiente per ogni utente:

– Coprimaterasso.

– Lenzuola o simili.

– Coperta.

– Cuscino.

– Copriletto.

In caso di soggiorni superiori a una settimana, sarà fornito un altro set di biancheria da letto per ogni utente per ogni settimana o frazione.

3. Bagno.

– Specchio.

– Asciugacapelli.

– Porta-rotoli per la carta igienica.

– Tappetino.

– Supporto per collocare articoli da toilette, in caso di mancanza di un piano di lavoro o simile.

– Portasciugamani, ganci o appendini con capacità sufficiente.

– Sistema per evitare la fuoriuscita di acqua dalla vasca o dal piatto doccia.

– Asciugamani per ogni utente.

– Asci

ugamano per le mani per ogni utente.

Quando il soggiorno è superiore a una settimana, sarà fornito un altro set di asciugamani per ogni utente per ogni settimana o frazione.

4. Cucina.

– Forno o microonde.

– Macchina del caffè.

– Servizio di piatti, posate e bicchieri in numero adeguato alla capacità degli utenti.

– Pentole e biancheria da cucina sufficienti per la preparazione e il consumo degli alimenti.

– Attrezzi per la pulizia.

– Ferro da stiro e asse da stiro.

Articolo 11.- Prezzi.

1. Nelle case vacanza devono essere esposti i prezzi del servizio di alloggio, indicando la data in cui sono pubblicizzati o annunciati, e quindi applicati.

2. Non possono essere addebitati prezzi superiori a quelli indicati, né addebitati costi per servizi non richiesti o non indicati nei canali di offerta turistica, né che non siano inclusi nel documento consegnato all’utente al momento della stipula del contratto, in conformità con gli articoli 7.5 e 12.4

CAPITOLO III

REGIME DI SFRUTTAMENTO, PROCEDURA DI AVVIO E ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Articolo 12.- Regime di sfruttamento.

1. Le case vacanza devono essere cedute integralmente a un solo utente, che sarà in ogni caso il responsabile della prenotazione effettuata, e non è consentita la cessione per stanze, con divieto di stipulare più contratti contemporaneamente per lo stesso immobile, non consentendo quindi l’uso condiviso dello stesso.

2. Nel caso di case soggette al regime di proprietà orizzontale, possono essere commercializzate come case vacanza solo quelle in cui non sia espressamente vietata tale attività dagli statuti della Comunità dei proprietari.

3. L’inizio dell’attività di sfruttamento di una casa vacanza richiede la presentazione di una dichiarazione responsabile al Cabildo Insular competente, che provvederà all’iscrizione dell’attività d’ufficio nel Registro Generale del Turismo della Comunità Autonoma delle Canarie.

4. Prima dell’occupazione effettiva della casa vacanza da parte degli utenti, se la stipula del contratto non è stata effettuata per iscritto in precedenza, è obbligatorio che entrambe le parti firmino un documento che, come minimo, includa le condizioni essenziali del contratto, indicando gli orari, il numero massimo di persone che possono occupare l’immobile e i prezzi da pagare per il servizio di alloggio, inclusa l’IGIC. Questo documento deve essere redatto almeno in spagnolo e inglese.

Articolo 13.- Dichiarazione responsabile di inizio attività.

1. Prima dell’inizio dell’attività di sfruttamento di una casa vacanza, i titolari o, se del caso, le persone fisiche o giuridiche a cui i proprietari abbiano affidato la gestione, devono compilare una dichiarazione responsabile, indirizzata al Cabildo Insular competente, in cui si attesti il rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste nel presente Regolamento, che dispongono della documentazione che lo attesti e che si impegnano a mantenere tale conformità per tutto il tempo in cui si svolge l’attività.

2. La dichiarazione responsabile di inizio attività deve contenere, come minimo, le informazioni incluse nell’allegato 2 e deve essere accompagnata dalle dichiarazioni responsabili contenute nell’allegato 3.

3. Una volta presentata la dichiarazione responsabile di inizio attività, il Cabildo Insular iscriverà d’ufficio, entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi, le informazioni relative all’attività di sfruttamento della casa vacanza nel Registro Generale del Turismo della Comunità Autonoma delle Canarie, in conformità con la normativa vigente, e consegnerà al titolare o, se del caso, al gestore dell’immobile, che ha presentato la dichiarazione, i moduli per i reclami, il cartello informativo relativo a tali moduli e il libro delle ispezioni.

Articolo 14.- Modifiche e incidenti nell’esercizio dell’attività.

Qualsiasi alterazione o modifica dei dati inclusi nella dichiarazione responsabile di inizio attività deve essere comunicata al Cabildo Insular competente entro un termine non superiore a trenta giorni dall’avvenuta modifica, al fine di procedere alla sua annotazione nel Registro.

Articolo 15.- Cessazione dell’attività.

1. I proprietari delle case vacanza, o, se del caso, le persone fisiche o giuridiche a cui i proprietari abbiano affidato la gestione, comunicheranno la cessazione definitiva dell’attività al Cabildo Insular competente entro un termine massimo di trenta giorni dalla cessazione, consegnando i moduli per i reclami e il libro delle ispezioni.

2. La comunicazione della cessazione dell’attività può essere effettuata con qualsiasi mezzo ammesso dal diritto che ne consenta la tracciabilità e sarà iscritta nel Registro Generale del Turismo.

CAPITOLO IV

RECLAMI, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 16.- Reclami.

1. In ogni momento saranno a disposizione degli utenti i moduli per i reclami, conformi al modello ufficiale regolamentato dalla normativa turistica, senza pregiudicare quelli richiesti in altre materie.

2. In caso di reclami sui prezzi, sarà consegnata all’utente, insieme ai moduli per i reclami, una copia della conferma o attestazione della prenotazione. Questa copia sarà firmata dai proprietari dell’immobile o dalle persone fisiche o giuridiche a cui i proprietari abbiano affidato la gestione, e dovrà contenere, oltre alla firma, la data di consegna.

Articolo 17.- Ispezioni e Regime sanzionatorio.

1. Il mancato rispetto di uno dei requisiti e delle disposizioni previste nel presente Regolamento sarà segnalato all’Ispettorato del Turismo per l’applicazione, se del caso, del regime sanzionatorio previsto nel titolo VI della Legge 7/1995 del 6 aprile, sull’Ordinamento del Turismo delle Canarie, senza pregiudicare quanto stabilito nell’articolo 71 bis 4 della Legge 30/1992 del 26 novembre, sul Regime Giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del Procedimento Amministrativo Comune.

2. Saranno responsabili delle violazioni amministrative delle normative turistiche applicabili, i proprietari delle abitazioni o, se del caso, le persone fisiche o giuridiche a cui i proprietari abbiano affidato la gestione delle case vacanza.

3. In nessun caso il titolare dell’immobile potrà sostenere che la casa vacanza ha la condizione di abitazione principale per evitare le azioni del Servizio di Ispezione turistica.

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