LA LEGGE SULLE VIVIENDA VACACIONAL IN ITALIANO
Ora che la tua casa è ristrutturata, arredata pulita profumata siamo pronti per affittarla ma…..prima di pubblicarla sui portali e attraverso il mio sito istituzionale dobbiamo pensare alla legge e fare le cose in regola.
Investire in Gran Canaria nel Business degli Affitti Brevi conviene però bisogna farlo seguendo le regole locali per evitare di mettere a rischio il proprio investimento e di ricevere sanzioni dalla Agencia Tributaria (Agenzia delle Entrate Canaria) vanificando tutti gli sforzi e i sacrifici profusi nella attività degli Affitti Brevi.
Come nel 2015 , quando nessun altro sponsorizzava appartamenti per Affitti Brevi (Case Vacanza), io sono stato il primo in Gran Canaria a lanciare questo tipo di nuovo business ossia la vendita e la gestione di immobili dedicati esclusivamente agli AFFITTI BREVI, TRALASCIANDO GLI AFFITTI A LUNGO TERMINE così creando il mio BRAND.
A differenza di altri agenzie tuttologhe che vendono immobili residenziali, immobili a rendita, attività commerciali, locali, posti auto, terreni e chi più ne ha più ne metta, io resto focalizzato al 100% sul mio Brand degli affitti brevi, sul mio Core Business.
Di seguito pian pianino con il passar del tempo anche altre agenzie si sono cimentate in questo tipo di business.
Ma questo poco ci interessa….noi guardiamo noi stessi e andiamo avanti per la nostra strada distinguendoci per i servizi offerti.
E appunto come dicevo….oggi come 7 anni fa…ancora una volta ci siamo resi unici nel nostro settore dedicato appunto agli Affitti Brevi….siamo la prima Agenzia Immobiliare in Gran Canaria a richiedere la Licenza di “Viviendas Vacacionales” con un iter di 7 giorni e ad esporla agli occhi di tutti!
La prima targa di “VIVIENDAS VACACIONALES” l’abbiamo esposta presso il COMPLESSO “PLAYMAR” AL BUNGALOW Nº88 a Campo Internacional, la PRIMA VIVIENDAS VACACIONALES REGISTRATA REGOLARMENTE ALL’INTERNO DEL COMPLESSO OTTENUTA E AFFISSA IN SOLI 7 GIORNI DALLA RICHIESTA!!!!!!!!!
In tutta la mia vita grazie agli insegnamenti dei miei genitori ho sempre parlato collegando il cervello alla bocca e soprattutto con cognizione di causa , conoscendo ciò di cui parlo.
Essere ignoranti non vuol dire essere poco colti ma vuol dire ignorare ossia non conoscere e quando non si conosce ciò di cui si parla sarebbe preferibile o tacere o quantomeno informarsi prima di dar fiato alla bocca!
Questo per far capire a chi diffonde notizie false e senza alcun fondamento, secondo le quali la licenza impiega un anno per essere pronta all’affissione, oppure che non è necessaria ecc… che sarebbe il caso di acquisire informazioni al fine di risultar ciò che si dice, utile a tutti!
Il nostro ruolo qui sull’isola è quello di aiutare chi desidera investire per rendita o per trasferimento personale senza errori, per quanto possibile, e soprattutto seguendo le leggi locali.
Sono anni che ci dedichiamo con tutto il nostro cuore e il nostro cervello a questo e stiamo raggiungendo i nostri obiettivi nella legalità, professionalità e competenza grazie anche alla collaborazione di validi consulenti e al nostro impegno nello studio e nell’acquisizione di informazioni.
Per questo siamo fieri di aver affisso la prima licenza di Viviendas Vacacionales su suolo turistico e siamo sempre disponibili ad aiutare chi desidera lavorare qui sull’isola nel settore degli affitti brevi in modo regolare…
La competenza deriva dalla conoscenza, non può esserci competenza dall’ignoranza!
IL MIO SUGGERIMENTO È SEMPRE LO STESSO…AFFIDATEVI A GENTE CON ESPERIENZA DEL SETTORE….NON A IMPROVVISATI O AGENZIE TUTTOLOGHE O TUTTO FARE…NON POTRANNO MAI OFFRIRTI UN SERVIZIO ECCELLENTE!
La licenza di Vivienda Vacacional ha lo scopo di identificare fiscalmente e visivamente l’immobile quale attività di ricezione turistica dando un’immagine di serietà e professionalità dell’attività sia per l’immobile in sé che per il proprietario o per chi lo gestisce.
Attualmente in base alle nuove previsioni normative la regola principale da seguire riguarda in particolare gli immobili presenti sul suolo turistico (sud dell’isola) solo in complessi con divisione orizzontale; per questi immobili le modifiche apportate alla legge del 2015 dal tribunale Canario dove si decurtano 4 punti importanti che vietavano l’affitto vacacional su suolo turistico , consentono oggi di affittare questi immobili a scopo turistico ma solo previo ottenimento della licenza di Viviendas Vacacionales.
Chiunque oggi quindi abbia un immobile a disposizione e desideri farlo fruttare con il business degli Affitti Brevi dovrà necessariamente sottostare alla suddetta regolamentazione, pena il pagamento di sanzioni molto salate.
La Comunità Autonoma delle isole Canarie, così come previsto nel suo statuto, ha competenza esclusiva in materia di ordinamento del territorio e del litorale, urbanistico e abitativo ed anche in materia di turismo.
La normativa in materia di alloggio turistico si è sviluppata nel tempo di pari passo con l’aumentare della richiesta turistica, che è oggi la principale industria delle Canarie. Considerata l’importanza di questo settore all’interno dell’economia dell’arcipelago, sono stati fatti sforzi di qualificazione e sinergia, anche tenendo conto della normativa europea in materia di tutela ambientale e libera circolazione (stabilimento e servizi), producendosi così nel tempo continue modificazioni per snellire e accelerare i processi burocratici.
Recentemente con il decreto del governo di Canaria n. 113/2015 del 22 maggio, in vigore dal 29 maggio del 2015, si sono stabiliti i criteri e le modalità per poter offrire ai turisti come alloggio alternativo all’Hotel o al Villaggio, anche unità abitative non turistiche di proprietà di privati (persone fisiche o giuridiche).
Pertanto, con il decreto, viene inserita la figura della VIVIENDA VACACIONAL, vengono descritti i requisiti che deve avere l’alloggio, ed inoltre la tipologia di beni immobili che ne sono esclusi.
Il decreto, in relazione con la qualificazione della zona in cui si trova ubicato il bene immobile, si richiama alla Legge n.2 del 2013, che fu emanata per il rinnovo e la modernizzazione turistica, e detta i criteri di qualificazione che ogni comune applica per il proprio territorio con l’apposito piano regolatore; pertanto prima ancora di presentare la Comunicazione di Inizio di Attività Turistica, per poter essere iscritto nel Registro Generale Turistico, così come indicato nel nuovo decreto, bisognerà prima verificare, nel COMUNE DI RIFERIMENTO, la qualificazione della zona nella quale si trova il bene immobile che si vuole utilizzare.
Ecco il testo del regolamento dell’attività turistica delle case vacanza della Comunità autonoma delle isole Canarie:
Il governo delle Canarie, attraverso il Ministero responsabile per il turismo, da attuazione ad una procedura telematica per facilitare l’assegnazione del numero di registrazione dell’immobile come casa vacanza e la stampa della relativa targa da affiggersi all’ingresso.
I titolari dell’utilizzo delle case vacanza registrati nel registro generale del turismo della Comunità autonoma delle isole Canarie avranno un periodo di sei mesi per adattarsi alle nuove determinazioni del presente regolamento.
Qualsiasi numero di norme di rango uguale o inferiore sono contrari alle disposizioni del presente Decreto: in particolare, il Decreto 113/2015, del 22 maggio, è abrogato dal che il regolamento delle case di vacanza è approvato.
Prima disposizione finale.- Abilitazione
Il capo del Dipartimento della Pubblica Amministrazione della Comunità autonoma delle isole Canarie con competenze in materia di turismo detterà le disposizioni necessarie per lo sviluppo e l’attuazione del regolamento
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle isole Canarie.
CAPITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto
Lo scopo del presente regolamento è di regolamentare l’attività di ricettività turistica nella modalità di casa vacanza.
Le case saranno intese come case per le vacanze, qualunque sia il loro tipo, purchè in condizioni di utilizzo immediato e rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento, e saranno commercializzate o promosse nei canali di offerta turismo, anche attraverso terzi, con scopi di alloggio turistico e in cambio di un prezzo.
Articolo 2. Campo di applicazione ed esclusioni
1. Le case vacanze situate nella zona sono soggette al presente regolamento della comunità autonoma delle isole Canarie.
2. Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
Le case che vengono affittate in conformità con la legge 29/1994, del 24 novembre
Articolo 3. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a. La casa soddisferà le condizioni di abitabilità
b. Case di tipo monofamiliare o collettivo: quelle situate in modo tale che la proiezione del piano di ognuno di essi non si sovrappone a quella di nessun altro alloggiamento, o, rispettivamente, quando si sovrappongono.
c. Case di tipo indipendente o raggruppato: quando c’è un singolo alloggiamento in una parcella, o quando ci sono due o più, rispettivamente.
d. Servizio di alloggio turistico; Rimane il servizio offerto in libera competizione e preso in prestito a titolo temporaneo, che si svolge in uno stabilimento che non costituisce la residenza abituale dell’utente turistico.
e. Canali di offerta turistica: agenzie di viaggio, centri di prenotazione e qualsiasi altra società di intermediazione o società di servizi
turismo, compresi quelli di intermediazione virtuale, attraverso internet o altri sistemi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le agenzie immobiliari, pagine web di promozione, pubblicità, prenotazione o affitto di servizi turistici, piattaforme digitali, media e reti di comunicazione sociale e, in generale, qualsiasi mezzo o supporto, facilitino o pubblicizzino l’affitto di case per scopi turistici.
f. Forma abituale: l’assegnazione dell’abitazione, due o più volte nel periodo di uno anno.
g. Assegnazione temporanea: qualsiasi occupazione dell’abitazione per un periodo di tempo, che non implichi un cambio di residenza da parte dell’utente.
h. Operatore di case per ferie: i proprietari o gli individui o con titolo sufficiente per la commercializzazione di abitazioni, che cedono a titolo a pagamento l’uso e il godimento di alloggi che soddisfano i requisiti previsto dal presente regolamento.
i. Operatore di case per vacanze: proprietari o singoli o diritti legali a coloro che rinunciano alla commercializzazione delle loro case, quando l’attività di alloggio vacanza è sviluppata professionalmente.
Si presumerà che l’attività di alloggio vacanziero si sviluppa con carattere professionale quando il proprietario lo sia di tre o più abitazioni con destino vacanziero e, in ogni caso, quando si tratti di imprese sfruttatore il cui oggetto permetta la commercializzazione di abitazioni vacanziere.
j. Intermediario turistico: la persona fisica o giuridica la cui gestione imprenditoriale include la riserva o contrattazione di alloggio in abitazioni vacanziere, sottomettendosi alla normativa specifica che regola l’intermediazione turistica nell’ambito del Comunità Autonoma delle Canarie.
k. Uso principale: è l’uso dettagliato che la pianificazione comunale indica come normale o caratteristico della parcella.
l. Uso complementare: è ogni uso particolareggiato, senza il carattere di principale che la pianificazione urbanistica autorizza ad impiantarsi negli appezzamenti dell’uso principale al quale completa.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, i termini ivi definiti avranno il significato assegnato a loro qui. Inoltre, le definizioni incluse nei regolamenti delle applicazioni urbane e settoriali.
Articolo 4. Stato giuridico
1. Le attività di abitazione vacanziera si sottometteranno alle prescrizioni qui contenute ed alle altre norme applicabili, specialmente quelle di costruzione ed edificazione, sicurezza, salubrità, ambientali, urbanistiche, tecniche, abitabilità ed accessibilità.
Articolo 5.- Principio di responsabilità
1. Si presumerà che la persona proprietaria dell’abitazione destinata all’attività vacanziera è la sfruttatrice della stessa e sarà la responsabile davanti all’ Amministrazione e le persone utenti della corretta prestazione del servizio, a meno che, nella dichiarazione responsabile alla che si riferisce l’articolo 19, deleghi un’altra persona o entità come sfruttatrice della stessa, dovendo disporre in tale caso di titolo giuridico abilitante.
2. I canali di offerta turistica saranno responsabili della veridicità della pubblicità e informazioni che forniscono per quanto riguarda il fitto di case vacanza, includendovi il numero di registrazione nel Registro generale del turismo della Comunità Autónoma de Canarias in tutti i tipi di pubblicità online e offline.
CAPITOLOII.
DEI CRITERI E NORME DI ORDINAZIONE DELL’UTILIZZO ALLOGGIO TURISTICO DI VACANZA
Articolo 6. – requisiti generali di introduzione
1. Per poter essere utilizzati per il turismo delle vacanze, le case devono:
a) Disporre di licenza di prima occupazione o, nel suo difetto, accreditamento di avere presentato dichiarazione responsabile o comunicazione previa all’effetto accompagnata da licenza di opere e certificato finale della stessa rilasciato per tecnico competente, come del corrispondente certificato di abitabilità.
b) Nel caso di alloggi non residenziali ad uso residenziale
consolidata conformemente alla normativa urbana, la sua adeguatezza deve essere dimostrata alle condizioni tecniche di sicurezza, abitabilità e salubrità degli alloggi mediante il corrispondente certificato di abitabilità, nonché le condizioni di sicurezza strutturale attraverso la certificazione rilasciata da un professionista tecnico competente per questo.
c) L’uso turistico della casa da parte della pianificazione urbana non sarà vietato e, nei casi previsti dall’articolo 8, dove questo è il caso, è espressamente consentito da tale pianificazione.
d) Avere comunicato al consiglio comunale corrispondente l’inizio
dell’attività classificato
e) Questa attività non è vietata dagli statuti della comunità dei proprietari in edifici soggetti al regime di proprietà orizzontale.
f) Rispettare i requisiti e le condizioni stabiliti nel presente regolamento.
g) In nessun caso l’uso residenziale può essere combinato con l’uso complementare di una casa vacanza, nessuno può risiedere nella proprietà mentre è destinata a questa attività turistica.
2. Le case vacanza situate sulle isole di El Hierro, La Gomera e La Palma sono esenti dal requisito di cui alla precedente lettera c), ad eccezione degli alloggi in una situazione al di fuori dell’ordinazione con uso residenziale consolidato, il cui uso turistico deve essere espressamente consentito nella pianificazione urbana.
Articolo 7. Principi guida di base degli strumenti di pianificazione per la sistemazione della casa vacanza
Per contribuire alla promozione e allo sviluppo dell’attività turistica nella tipologia di casa per le vacanze, garantendo la coesione sociale in tutto il territorio autonomo, strumenti di pianificazione territoriale e urbana, in base alla loro portata e contenuto, devono rispettare i seguenti principi di base:
a) Promuovere o facilitare lo sviluppo di nuovi requisiti di mercato turistico, sviluppando politiche territoriali, in accordo con la pianificazione turistica, per indurre il mercato a introdurre le nuove tipologie richieste dagli utenti, aumentando la qualità e la competitività della destinazione e della crescita dell’economia locale e dell’arcipelago.
b) Armonizzare l’espansione di questa offerta turistica con lo sviluppo del resto dei settori economici, con il raggiungimento dell’equilibrio sociale e con le infrastrutture, servizi e attrezzature, assicurando che abbiano le qualità e capacità adeguate per soddisfare i bisogni della popolazione e degli utenti turistici.
c) Rendere l’uso delle case vacanza compatibile con lo scopo di proteggere l’ ambiente, garantendo uno sviluppo sostenibile e un uso efficiente della terra e altre risorse naturali, nonché la loro corretta integrazione nel territorio, adottando misure territoriali e urbanistiche che riducano il loro impatto.
d) Rispettare la proporzionalità e la natura non assoluta nell’implementazione dell’uso casa per le vacanze, in modo da garantire la qualità della vita della popolazione residente, il loro benessere sociale e la conservazione dei segni d’identità culturale, favorendo l’integrazione dell’attività nell’ambiente economico, culturale, sociale e ambientale di ogni isola, comune e nucleo.
Articolo 8.- Criteri di sviluppo urbano
1. Gli strumenti di pianificazione urbana devono contemplare tra loro
le determinazioni dell’uso turistico delle case come complementari all’uso principale residenziale, in ogni caso, da implementare indipendentemente da quello, in base ai seguenti criteri di implementazione:
a) Le case vacanza saranno situate su terreni ad uso residenziale se l’urbanistica non lo proibisce di forma espressa.
b) Le abitazioni situate in suolo residenziale dentro le zone turistiche delimitate per la pianificazione territoriale non potranno essere destinate ad abitazione vacanziera a meno che la pianificazione urbanistica lo permetta espressamente.
c) Le abitazioni che si trovano ubicate in suoli di uso turistico in zone turistiche con l’uso residenziale che hanno situazione legale di consolidamento conforme alla normativa urbanistica non potranno essere destinate ad abitazione vacanziera a meno che la pianificazione urbanistica lo permetta di forma espressa, e purché rimanga a salvo il principio di unità di sfruttamento.
d) Nei diversi terreni di cui alla sezione precedente, abitazioni con
uso residenziale consolidato che si trova in una situazione al di fuori della gestione ammetterà l’attività di casa vacanza a condizione che la pianificazione urbanista lo stabilisce così espressamente.
e) Le case situate in insediamenti rurali o agricoli possono essere assegnate a alloggi per vacanze a condizione che la pianificazione urbana lo consenta forma espressa.
2. Ad eccezione dei criteri della sezione d), che saranno applicabili, i restanti criteri la pianificazione dell’attuazione prevista nella sezione precedente non sarà applicabile in le isole di El Hierro, La Gomera e La Palma, dove sarà consentito l’alloggio vacanze indipendentemente dalla qualifica del terreno e lasciando il principio sicuro di unità di sfruttamento negli stabilimenti turistici.
Articolo 9. Standard territoriali per l’uso delle case per le vacanze
1. Gli strumenti di gestione insulare, in base alla loro portata e al loro contenuto, possono stabilire lo standard massimo di attuazione dell’uso complementare degli alloggi vacanza in linea con il suo modello territoriale, tenendo conto di quanto segue criteri:
a) Area di terreno destinata all’uso turistico e residenziale.
b) Sufficienza di infrastrutture, attrezzature e servizi.
c) Distribuzione equilibrata degli usi.
d) Previsione in relazione con sistemi generali ed equipaggiamenti di trascendenza supramunicipal.
e) Impatti, diretti e indotti, della sostenibilità ambientale, sociale, economica e ambientale riferito al territorio.
2. Con pieno rispetto agli standard territoriali dell’uso di abitazione vacanziera che, nel suo caso, si contemplino negli strumenti di ordinazione insulare, la pianificazione urbanistica potrà fissare altri aggiunti a relazione al rispettivo termine municipale, tenendo in conto i criteri indicati nel comma anteriore.
CAPITOLO III.
DEL REGIME OPERATIVO Articolo 10.- Regime operativo
1. L’inizio dell’attività di sfruttamento di una casa per le vacanze richiederà la presentazione di una dichiarazione responsabile dinanzi al Consiglio dell’isola corrispondente, che effettuerà la registrazione dell’attività, d’ufficio, nel Registro generale del turismo della Comunità autonoma delle Isole Canarie, comunicandola al Consiglio comunale corrispondente.
Prima dell’effettiva occupazione della casa vacanza da parte degli utenti, se il contratto non è stato firmato per iscritto in anticipo, sarà obbligatorio che entrambe le parti firmino un documento in cui, come minimo, le condizioni estratte dal contratto, con indicazione degli orari, numero massimo di persone che possono rimanere in casa e i prezzi praticati per il servizio di alloggio, con la tassa generale indiretta inclusa. Questo documento sarà scritto in spagnolo, in inglese e, facoltativamente, in qualsiasi altra lingua.
2. Le unità abitative ad uso residenziale, consolidate o meno, che erano integrate in una struttura turistica non alberghiera regolamentata dal regolamento di attività turistica di alloggio non può essere utilizzata a fini turistici nella modalità di case vacanza.
Articolo 11. Termini di utilizzo e servizi inclusi
1. Le case per le vacanze devono rimanere in uno stato di conservazione adeguato ed essere a disposizione degli utenti in perfette condizioni di pulizia e igiene, in modo tale che il suo uso sia consentito immediatamente.
2. A tal fine, gli operatori di case vacanza devono garantire come
minimo, al fine di facilitare il soggiorno, la fornitura diretta o indiretta dei seguenti servizi turistici:
a) Pulizia della casa, all’ingresso e all’uscita dei nuovi occupanti.
b) Fornitura di biancheria da letto, biancheria e articoli per la casa in generale.
c) Manutenzione delle strutture.
d) Assistenza 24 ore, almeno, telefonicamente.
e) Garantire la fornitura permanente e adeguata di acqua calda e fredda, così come l’elettricità, durante l’intero periodo di permanenza dei clienti in casa.
3. In caso di assunzione di personale per svolgere i servizi menzionati, o altre aggiunte al settore alberghiero, gli standard lavorativi devono essere rispettati, previdenza sociale e prevenzione dei rischi professionali applicabili anche ai lavoratori come il contratto collettivo.
4. I proprietari di tre o più abitazioni destinate ad alloggio vacanziero, qualunque sia la sua localizzazione, e, in ogni caso, le imprese sfruttatrici la cui attività professionale consista nella commercializzazione di abitazioni vacanziere, dovranno destinare un numero sufficiente di persone allo sfruttamento che garantiscano i servizi turistici minimi menzionati.
Articolo 12. – Obblighi in materia di sicurezza
Gli operatori delle case devono inviare alla Direzione della Polizia Generale le informazioni riguardanti la permanenza delle persone che soggiornano in esso, in conformità con le norme legali di registrazione documentale e informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di protezione della sicurezza dei cittadini e altre disposizioni applicabili.
Articolo 13. Informazioni generali e obblighi pubblicitari
1. Le case vacanza esporranno, purché non vi sia alcun divieto espresso da parte delle regole della comunità dei proprietari, all’ingresso, in un luogo visibile, la targhetta distintiva in base al formato e alle caratteristiche stabiliti nell’allegato I al presente Regolamento, in cui il numero di registrazione è registrato nel Registro generale del turismo della Comunità autonoma delle Canarie che gli era stata assegnata.
2. Prima della formalizzazione della prenotazione o appalto del servizio di alloggio, gli utenti saranno informati delle condizioni di accesso alle abitazioni vacanze, orari di entrata e di uscita, ammissione di animali domestici, prenotazioni e prezzi del servizio offerto, nonché qualsiasi altro requisito necessario a l’uso della casa vacanza, in particolare, sulle regole di coesistenza e uso di alloggi e aree comuni, se del caso.
Ci sarà, in ogni casa per le vacanze, in un luogo visibile, un poster informativo con un Numero di telefono del servizio di 24 ore, che consente la risoluzione di qualsiasi problema , nonché i telefoni e gli indirizzi dei servizi di emergenza e salute, scritto in spagnolo, in inglese e, facoltativamente, in qualsiasi altra lingua
Ugualmente, sarà disponibile in ogni abitazione vacanziera un catalogo di servizi e di uso di equipaggiamenti, ed un cartello di sensibilizzazione ambientale che si redigeranno in spagnolo, in inglese e, opzionalmente, in qualunque altra lingua.
3. La pubblicità, la fornitura e la gestione delle case vacanza saranno adattate alle esigenze di veridicità, obiettività e buona fede, fornendo all’utente informazioni sufficienti circa le caratteristiche di questi, le condizioni di utilizzo e i benefici che includono i servizi appaltati; tutti senza pregiudizio delle disposizioni di normative vigenti in materia di pubblicità e tutela dei consumatori.
4. La pubblicità delle case per le vacanze deve essere fatta in un modo da non indurre confusione o errore sulla sua modalità e tipologia, lasciando espressamente la loro modalità di alloggi extra-hotel e di casa vacanza.
5. Allo stesso modo, i proprietari, gli operatori di abitazioni vacanze e i canali di offerta turistica saranno obbligati a includere in forma permanente, tutta la pubblicità che svolgono e qualunque sia il mezzo dipendente, il numero di registrazione nel Registro generale del turismo della Comunità Autonomo delle Isole Canarie che gli è stato assegnato, per la sua conoscenza pubblica.
Articolo 14. Obblighi di informazione e pubblicità nelle case soggette al regime di proprietà orizzontale
1. Oltre agli obblighi generali indicati nell’articolo anteriore, trattandosi di abitazioni sommesse a regime di proprietà orizzontale, lo sfruttatore della stessa farà consegna, all’entrata dell’utente nell’abitazione vacanziera, delle norme di regime interno della comunità di proprietari.
2.Nel suo difetto, farà loro consegna di norme specifiche di uso delle zone comuni in termini compatibili col diritto di uso del resto delle persone proprietarie o residenti dell’immobile. Saranno redatte in spagnolo, in inglese, e, opzionalmente, in qualunque altra lingua.
3. Case vacanza integrate in case soggette a regime di proprietà orizzontalmente devono rendere disponibili alla comunità dei proprietari un numero di servizio telefonico, 24 ore al giorno, per comunicare incidenti gravi che possono accadere.
Articolo 15.- Altri obblighi degli operatori di case di vacanza
1. Oltre all’osservanza dei doveri delle società turistiche stabilite nella Legge sulla regolamentazione del turismo nelle isole Canarie, gli operatori di alloggi saranno responsabili per il rispetto dei seguenti obblighi:
a) Avere a disposizione degli utenti i fogli di reclamazione, effettuando la consegna di una copia quando richiesto.
b) Garantire la sicurezza dello stabilimento e prendersi cura del suo corretto funzionamento e manutenzione.
c) Rispettare il dovere di manutenzione dell’immobile.
d) Prendersi cura del buon trattamento degli utenti e assicurarsi una buona coesistenza tra questi e i vicini.
e) Ospitare un numero di persone che non superi il massimo corrispondente alla capacità abitativa stabilita dal numero di camere da letto e occupazione, secondo i dati inclusi nella comunicazione o dichiarazione responsabile per occupazione, o se del caso, il certificato di occupazione o la prima licenza di occupazione.
f) Non si potranno riscuotere prezzi superiori, né si potrà riscuotere per servizi non richiesti o che non siano indicati nei canali di offerta turistica o nelle comunicazioni mantenute con l’utente per qualunque mezzo.
2. Per la sua considerazione di attività classificata, gli sfruttatori di abitazioni vacanziere sono obbligati a sottoscrivere una polizza di assicurazione che copra responsabilità civili per importo minimo di 150.000 €.
Articolo 16. Divieti per gli utenti
1. E’ vietato, in ogni caso, agli utenti di case vacanza:
a) Destinare la casa per le vacanze per scopi diversi dal turismo
b) Ospitare un numero maggiore di persone rispetto a quelle corrispondenti alla capacità massimo fissato per la casa.
c) svolgere qualsiasi attività che sia in conflitto con gli usi della coesistenza, igiene e ordine pubblico o che impedisce il normale riposo degli altri utenti della proprietà.
d) Contravvenire le norme di regime interno della comunità di proprietari dove l’abitazione vacanziera si ubichi.
e) Introdurre animali contro il divieto del condominio, tranne quando si tratta di cani da assistenza per le persone con disabilità.
f) Introdurre dispositivi o meccanismi che alterano in modo significativo il consumo medio di acqua ed energia.
2. Questi divieti devono essere incorporati nel regolamento del regime interno, o nelle specifiche regole di utilizzo del alloggiamento, messo a conoscenza dell’utente, in precedenza o al momento della contrattazione, e, in ogni caso, deve essere annunciato in modo visibile in un’area di facile vista all’interno della casa vacanza in spagnolo, in inglese e, facoltativamente, in qualsiasi altra lingua.
CAPITOLO IV.
– REQUISITI E ATTREZZATURE MINIMI
Articolo 17. Requisiti funzionali
1. Il design e le dimensioni della casa saranno tali da ammettere adeguata fornitura di mobili, facilitando, insieme con le sue strutture e attrezzature, le attività di riposo , pulizia, manutenzione, soggiorno e deposito.
2. Le case vacanze devono rimanere in uno stato di conservazione adeguato ed essere a disposizione degli utenti in perfette condizioni di pulizia e igiene, in modo tale che il loro uso sia consentito immediatamente.
Articolo 18. Requisiti minimi di equipaggiamento
1. Le case vacanza devono avere l’equipaggiamento minimo richiesto per le case rurali nei regolamenti normativi di questa modalità di alloggio extra-alberghiero.
2. Le abitazioni vacanziere devono accreditare la loro sostenibilità energetica mediante l’ottenimento, previa alla commercializzazione, del certificato energetico che corrisponda secondo la normativa specifica. Ugualmente, le abitazioni vacanziere dovranno compiere gli standard di sostenibilità.
3. Inoltre, devono rispettare le normative applicabili in materia di sostenibilità e accessibilità all’alloggio, in conformità con le disposizioni dei regolamenti specifici e rispettando, se del caso, le norme relative al patrimonio storico e culturale.
4. Le case vacanza devono avere un contatore di acqua ed elettricità indipendente.
CAPITOLO V. PROCEDURA PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Articolo 19. Regime di dichiarazione responsabile dell’inizio dell’attività
1. Prima dell’inizio dell’attività di sfruttamento, i proprietari dell’abitazione vacanze o, a seconda dei casi, le persone fisiche o giuridiche a cui in precedenza il proprietario ha ceduto il loro sfruttamento, devono presentare una dichiarazione al Corrispondente Municipio insulare, in cui il compimento dei requisiti di cui all’articolo 6 del presente regolamento, che dispone della documentazione che lo accredita e che si impegnano a mantenere detta conformità durante il tempo in cui si svolge l’attività.
2. La dichiarazione responsabile per l’inizio dell’attività deve essere conforme al modello che include nell’allegato II.
3. La presentazione della suddetta dichiarazione responsabile autorizza l’inizio dell’attività di case per le vacanze da quello stesso giorno, fatto salvo il potere amministrativo di verifica e ispezione dei requisiti qualificanti per l‘ esercizio di attività.
Articolo 20. Iscrizione al registro generale del turismo
1. Una volta presentata la dichiarazione di cui all’articolo precedente, l’Insular Cabildo procedere alla registrazione dell’attività nel Registro generale del turismo della Comunità Autónoma de Canarias, notificando immediatamente all’operatore il numero conseguito. Inoltre, notificare la registrazione dell’attività al Consiglio comunale di appartenenza.
2. La presentazione della dichiarazione responsabile di inizio di attività autorizza lo sfruttatore dell’abitazione vacanziera a ritirare il foglio di reclami ed il cartello da affiggere nel Consiglio comunale Insulare corrispondente.
Articolo 21. Modifiche e incidenti nell’esercizio dell’attività
Qualsiasi alterazione o modifica dei dati inclusi nella dichiarazione responsabile di inizio dell’attività, compreso il cambio di proprietario o operatore, sarà comunicato al Cabildo insulare in un termine non superiore a trenta giorni da quando hanno luogo, per essere registrato nel registro.
Articolo 22. Cessazione dell’attività
1. Le persone che possiedono le case vacanza o, se del caso, le persone
o persone giuridiche a cui il proprietario ha precedentemente affidato il loro sfruttamento, comunicherà la cessazione definitiva al Consiglio dell’isola corrispondente, in un termine massimo di trenta giorni successivi a tale cessazione, consegnando i fogli di reclami e il libro delle ispezioni.
2. La comunicazione si potrà realizzare per qualunque mezzo ammesso in diritto che permetta la sua costanza e lo stesso si iscriverà nel Registro Generale Turistico.
CAPITOLO VI. REGIME DI RECLAMI, ISPEZIONI E PENALITÀ
Articolo 23. Reclami
1. In ogni momento dovrai lasciare a disposizione degli utenti, fogli di reclami adeguati al modello ufficiale regolato nel regolamento turistico, senza pregiudizio a quelli che potrebbero essere richiesti in altre materie.
2. Nel caso di reclami basati sui prezzi, sarà consegnato all’utente, insieme ai fogli di richiesta, copia della conferma o accreditamento della Riserva.
3. Questa copia verrà sottoscritta dagli operatori della casa vacanze, e deve contenere, oltre alla firma, la data di consegna.
Articolo 24. Regime di Ispezione e Sanzionamento
1. Quando si verifichi per qualunque Amministrazione pubblica o agente dell’autorità con facoltà ispettrici l’inadempimento di alcuna delle condizioni o requisiti previsti al presente Regolamento, lo comunicherà all’ispezione turistica agli effetti dell’applicazione, nel suo caso, del regime sanzionatore previsto nella normativa turistica.
2. Saranno responsabili delle infrazioni amministrative alla normativa turistica che sia loro di applicazione, le persone proprietarie delle abitazioni o nel suo caso le persone fisiche o giuridiche ai che previamente la persona proprietaria abbia raccomandato lo sfruttamento delle abitazioni vacanziere.
3. I canali di offerta turistica saranno responsabili del rispetto degli obblighi di informazioni e pubblicità stabilite nel presente regolamento. Devono anche ritirare i contenuti o rendere il loro accesso impossibile rispetto alle offerte illecite comunicate dall’amministrazione competente, su richiesta di quest’ultimo.
4. La responsabilità in che si incorra per le azioni od omissioni relative ai requisiti ed obblighi stabiliti al presente Regolamento e che siano costitutive di infrazioni tipificate nella legislazione di ordinazione turistica Canaria, sarà esigibile di accordo col procedimento previsto nella legislazione di procedimento amministrativo comune delle Amministrazioni Pubbliche e disposizioni vigenti in materia di esercizio della potestà sanzionatrice in materia turistica canaria.
5. In nessun caso il titolare dell’abitazione potrà sostenere che l’abitazione vacanziera ha la condizione di domicilio abituale agli effetti di evitare le attuazioni del Servizio di Ispezione turistica.
Il Decreto poi in un’ottica di legalità e collaborazione obbliga le piattaforme come Bookign ad Aibnb a richiedere ufficialmente i dati di registrazione ai proprietari delle V.V. di modo che incrociando i dati con il MOD 179 la Hacienda potrà ricavare i dati introiti delle V.V. (affitto turistico) generati tramite l’uso delle famose e utilizzatissime piattaforme on line.
Ecco i dati richiesti:
1)i dati del Titolare o di chi gestisce la V.V. per conto del Titolare.
2) identificazione precisa dell’immobile con referenza catastale.
3) giorni di occupazione annuale della V.V.
4) mezzo di pagamento dove vengono liquidate le commissioni
Il tutto per regolamentare e tassare con maggiore efficacia il ricco mercato della Vivienda Vacacional (affitto turistico) canario.
Cosa rischiano i proprietari o gli operatori nel settore affitto turistico inadempienti?
Sanzioni sino a 20 euro “per ogni soggiorno non comunicato” tramite il modello 170, con un massimo di 20.000 euro annui di multe.
Se in futuro Hacienda dovesse emettere un ravvedimento per anomalie nella dichiarazione, le multe potrebbero arrivare anche a 600.000 euro!
Con la tracciabilitá degli incassi sempre più puntuale, affidarsi a operatori qualificati e che lavorano secondo legge e’ veramente sempre più importante. Il fisco spagnolo in caso di sanzioni ha la facoltà’ di bloccare i conti correnti o mettere ipoteche giudiziali sulle proprietà.
LIMITI ALLA LICENZA DI VIVIENDA VACACIONAL
Inizialmente il decreto sulle V.V. vietava la licenza alle strutture presenti su territorio turistico , limitando così in gran misura la libertà di impresa individuale nella zona più ricca e fiorente di turisti dell’intera isola.
Per questo motivo sono insorti i proprietari immobiliari e le associazioni come l’Ascav, spingendo il Tribunale a rivedere il decreto modificandolo in senso sostanziale.
Il Tribunal Supremo ha sentenziato infatti che la proibizione della Vivienda Vacacional nelle zone turistiche “…contravviene alla libertà di impresa garantita dalla Costituzione spagnola e favorisce l’offerta di prodotti allocativi tradizionali”.
Quindi il “controsenso” creato dal Decreto del 22 maggio 2015, di non poter fare l’affitto turistico (V.V.) proprio nelle zone turistiche non e’ più in vigore e il Cabildo ha rapidamente modificato i moduli per l’utilizzo della V.V. anche nelle zone prima proibite.
Ok quindi tutto risolto?
Non è proprio così, rimangono le limitazioni per i condomini cosiddetti in EXPLOTACIÒN TURISTICA dove è già presente una licenza turistica e dove pur se possibile richiedere la Licenza di V.V. risulta poi difficile se non impossibile affittare ai turisti autonomamente…vediamo come e perché.
QUINDI ATTENZIONE QUANDO UN IMMOBILE DA INVESTIMENTO PER IL BUSINESS DEGLI AFFITTI BREVI HA UN PREZZO TROPPO BASSO …NEL 90% DEI CASI SI TROVA ALL’INTERNO DI UN COMPLESSO IN EXPLOTACIÒN TURISTICA E QUINDI NON POTRETE ESSERE LIBERI DI ALLOGGIARVI O DI AFFITTARLO COME , QUANDO E A CHI VORRETE!