SANZIONI PER LE CASE VACANZA ALLE CANARIE
Sanzioni per la violazione delle norme sulle case vacanze alle Canarie (Vivienda Vacacional)
SANZIONE LIEVE FINO A 1.500€
1) L’accesso o l’esercizio di attività turistiche non regolamentate in conformità con i regolamenti, violando l’obbligo di comunicazione previsto nell’articolo 13.2 a).
2) La mancanza di annunci, distintivi, segnali o informazioni di esposizione pubblica obbligatoria, il rifiuto di fornirli o qualsiasi forma di occultamento degli stessi.
3) Il trattamento scortese verso la clientela.
4) I comportamenti dissuasivi dalla richiesta di informazioni.
5) Le lievi carenze nella prestazione dei servizi, nella decorazione degli stabilimenti e nel funzionamento o nella pulizia dei locali, delle strutture e degli arredi, o nell’igiene e decoro del personale che causino fastidi agli utenti.
6) Non redigere le fatture conformemente alle disposizioni regolamentari, o non conservare le copie di quelle emesse.
7) Le azioni o omissioni che, nell’ambito dell’attività di ispezione o di verifica tecnica, comportano solo un ritardo nell’adempimento degli obblighi di informazione e comunicazione.
8) Qualsiasi altra violazione che, pur essendo classificata come grave, non meriterebbe questa considerazione a causa della mancanza di intenzionalità, natura, occasione o circostanza e, in particolare, le violazioni gravi quando sia accertato che il ripristino della legalità sia stato immediato, senza che siano stati compromessi i diritti degli utenti, o quando, accertata dall’ispezione interveniente la commissione delle violazioni previste nei numeri 1 e 3 dell’articolo 76, la legalità sia ripristinata entro il termine stabilito da essa in base all’entità e alla natura delle violazioni e al termine di prescrizione delle violazioni.
9) Non presentare entro i termini stabiliti il rapporto risultante dall’ispezione tecnica degli esercizi turistici
10) Non comunicare all’ufficio del catasto l’effettivo utilizzo dell’azienda turistica nei termini stabiliti.
L’avvertimento sarà adottato nei casi di infrazioni lievi, quando non vi sia recidiva e non si ritenga opportuna l’imposizione di una multa
SANZIONE GRAVE DA 1.501€ A 30.000€
Sospensione temporanea delle attività o dell'esercizio professionale: da un giorno a sei mesi di sospensione, in caso di recidiva.
1) Non disporre delle strutture, dei sistemi o dei servizi obbligatori, secondo la normativa turistica, o averli in uno stato di conservazione o funzionamento non adeguato.
2) Le carenze evidenti e diffuse nella fornitura dei servizi, nella decorazione degli stabilimenti e nel funzionamento o pulizia dei locali, delle strutture e degli utensili, nonché la violazione degli obblighi stabiliti nell’articolo 17.2 di questa legge.
3) Il trattamento scorretto di parole, azioni o omissioni nei confronti dell’utente turistico.
4) Mancare delle schede di reclamo obbligatorie, non fornirle ai clienti o non gestirle tempestivamente e correttamente
5) Non emettere o non consegnare al cliente turistico le fatture per i servizi resi
6) La contrattazione del personale che non possiede la titolazione o la qualifica prescritta per fornire i servizi richiesti.
7) L’ostacolazione o la resistenza all’operato dell’ispezione turistica, purché non la impedisca.
8) La mancanza di comparizione dei datori di lavoro o dei loro rappresentanti alle convocazioni effettuate dagli ispettori del turismo secondo le modalità stabilite dalla presente legge
9) Mancare o non fornire il libro di ispezione quando una norma prevede l’obbligo di averlo a disposizione.
10) La ostacolazione o resistenza all’azione di verifica, che non arriva ad impedirla, effettuata dall’Amministrazione turistica in conformità a quanto stabilito negli articoli 24.1 e 32.4, a condizione che non rientri nel numero 6 dell’articolo precedente.
11) La pubblicità turistica ingannevole, offerte equivoci o qualsiasi forma di suggestione che faccia supporre una qualità superiore delle strutture o dei servizi rispetto a quella reale.
12) L’uso di sistemi promozionali aggressivi che disturbino la tranquillità degli utenti turistici, nei termini contemplati dall’articolo 19.1 di questa legge.
13) La sovra-assunzione di posti che origina un eccesso di prenotazioni che non possono essere gestite, a meno che non venga comprovato il soddisfacimento dei requisiti previsti nei punti 2 e 3 dell’articolo 37 di questa legge e che il soggiorno sia stato soddisfacente per l’utente turistico.
14) La violazione delle norme riguardanti le prenotazioni e le cancellazioni dei posti e l’omissione della prestazione di un servizio convenuto, quando ciò comporti un evidente pregiudizio per il cliente.
15) L’esercizio professionale svolto in violazione delle norme sulla fornitura di servizi turistici.
16) La falsità nelle comunicazioni precedenti e nelle dichiarazioni responsabili nei casi non contemplati nella sezione 9 dell’articolo precedente.
17) La violazione degli obblighi di conservazione della qualità degli stabilimenti prevista da questa legge.
18) Le violazioni considerate molto gravi che, per ragioni di intenzionalità, natura, occasione o circostanze, non devono essere considerate come tali.
19) Non presentare la relazione dell’ispezione tecnica degli stabilimenti turistici, avendo già subito una sanzione per aver commesso l’infrazione prevista dall’articolo 77.9 della presente legge.
20) La violazione delle disposizioni adottate sulle limitazioni di accesso alla struttura turistica di alloggio per motivi di salute pubblica.
SANZIONE MOLTO GRAVE DA 30.001€ A 300.000€
Sospensione temporanea delle attività o dell’esercizio professionale: da sei mesi a un anno di sospensione, in caso di recidiva.
1) La costruzione, l’ampliamento, la riabilitazione, la riforma o l’apertura di strutture turistiche di alloggio, inosservando gli obblighi previsti nell’articolo 13.2 a).
2) La costruzione, l’ampliamento, il recupero, la riforma o l’apertura di strutture turistiche di alloggio, senza autorizzazione, quando per legge o per normativa, si stabiliscono limiti o restrizioni alla creazione di nuove offerte di alloggio turistico per motivi ambientali o di pianificazione territoriale, in particolare quando tali limitazioni sono giustificate dalla pianificazione territoriale in base alla capacità di carico delle isole, come stabilito dall’articolo 24.2 della presente legge.
3) L’accesso o l’esercizio di attività turistiche regolamentate, inosservando l’obbligo di comunicazione previsto nell’articolo 13.2 a); così come non ottenere le autorizzazioni previste nell’articolo 13.2 b) e g)
4) Non assumere o non mantenere in vigore la polizza di responsabilità civile secondo i termini stabiliti dalla normativa applicabile.
5) La mancata osservanza nei luoghi di soggiorno turistico degli standard turistici di densità, infrastruttura o servizio.
6) Non fornire un servizio come convenuto tra le parti, quando ciò comporti gravi danni per l’utente.
Si considererà che i danni sono gravi quando influiscono sulla salute o sulla sicurezza degli utenti turistici o rappresentano una perdita significativa e irreversibile di denaro o valore dei loro beni.
La negazione o l’ostacolo all’azione dell’ispezione turistica che arriva a impedire l’esercizio delle funzioni che legalmente o regolamentariamente sono attribuite o il fornimento di informazioni o documenti falsi a quest’ultima
7) La negazione o l’ostacolo all’attività di verifica prevista negli articoli 24.1 e 32.4, quando si impedisca l’accesso agli stabilimenti o si renda impossibile la verifica di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività o il funzionamento degli stabilimenti turistici o la loro classificazione e, in particolare, quelli che riguardano la salute e la sicurezza degli utenti turistici
8) Gli attentati e le azioni dannose per l’immagine turistica delle Canarie o di qualsiasi dei suoi luoghi turistici, che costituiscono violazioni della normativa turistica o delle leggi settoriali. Saranno considerati attentati o azioni dannose per l’immagine turistica delle Canarie o dei suoi luoghi turistici i comportamenti che falsifichino, danneggino, indeboliscano o deteriorino tale immagine.
9) La violazione delle norme legali relative al principio di unità di sfruttamento degli esercizi di alloggio.
10) La falsità nelle dichiarazioni responsabili, quando si riferisce a dati che gravemente influenzano la salute e la sicurezza dei turisti. Si comprende che la falsità influisce sulla sicurezza dei turisti quando riguarda o fa riferimento al rispetto della normativa sulla protezione antincendio, la sicurezza degli edifici e dei locali e le condizioni di igiene e sicurezza degli impianti industriali, sportivi o di intrattenimento, determinando tale falsità la nascosta situazione di rischio che la normativa violata intende evitare.
11) La mancata ottemperanza nei tempi stabiliti al dovere di rinnovo edilizio, quando ciò sia stabilito nelle determinazioni contenute negli strumenti di ordinamento e pianificazione.
12) La violazione o l’alterazione delle condizioni necessarie e determinanti per l’esercizio dell’attività turistica che hanno costituito il presupposto per l’autorizzazione o la comunicazione preventiva corrispondente.
13) La violazione dell’obbligo di conformarsi all’uso stabilito dal piano urbanistico, destinando una struttura turistica di alloggio a scopi residenziali
14) L’esercizio professionale svolto con violazione delle norme turistiche
DIFFERENZA TRA FLIPPING E TRADING IMMOBILIARE ALLE CANARIE
COSA SONO FLIPPING E TRADING IMMOBILIARE
DICHIARAZIONE DEI REDDITTI AI NON RESIDENTI ALLE CANARIE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SE SEI PROPRIETARIO DI IMMOBILI NON RESIDENTE ALLE CANARIE
RISTRUTTURAZIONI IN GRAN CANARIA
IMPRESA DI RISTRUTTURAZIONI ITALIANA SPECIALIZZATA IN VIVIVIENDA VACACIONAL
SANZIONI PER LE CASE VACANZA ALLE CANARIE
SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA VIVIENDA VACACIONAL
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SIAMO ALLA RICERCA DI IMMOBILI DA GESTIRE PER AFFITTO BREVE
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